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Dal 15 novembre torna l’obbligo dell'utilizzo degli pneumatici da neve sulle strade della Provincia dell’Aquila

Fino al 15 aprile le auto che transitano sul territorio provinciale dovranno essere munite degli appositi pneumatici invernali o dispositivi idonei

Campo di Giove, 14 novembre 2016 - Dal 15 novembre 2016 fino al 15 aprile 2017 tutti i veicoli a motore che transitano sulle strade di competenza della Provincia dell’Aquila - esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli - dovranno essere muniti di pneumatici invernali.

In alternativa è possibile avere a bordo i mezzi antisdrucciolevoli compatibili con gli pneumatici del veicolo.

Le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2013 e del 17.01.2014 hanno fornito chiarimenti riguardanti l’uso degli pneumatici invernali in relazione al loro impiego stagionale ed all’indice di velocità consentito.

Al fine di dare una adeguata conoscenza delle nuove disposizioni, si riportano, di seguito, tutte le precisazioni fornite dal Ministero:

dal 15 novembre al 15 aprile tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che transitano sulla rete viaria di competenza della Provincia dell’Aquila devono essere muniti di pneumatici invernali o devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio; nello stesso periodo, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;
 
possono essere impiegati solo pneumatici invernali omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE;

i mezzi antisdrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori mentre nel caso di impiego di  pneumatici invernali, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote;

nel caso di impiego di pneumatici chiodati, devono essere montati su tutte le ruote;

gli pneumatici invernali marcati M+S, MS, M-S o M&S possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare se il loro codice di velocità è quello riportato nella carta di circolazione. Il loro utilizzo, nel periodo estivo, non ha alcun riflesso sulla sicurezza del veicolo ma ne comporta, unicamente, una più rapida usura a causa del livello elevato della temperatura del suolo. Si deve, però, precisare che alcuni pneumatici riportano, tra le loro caratteristiche, degli indici di velocità inferiori rispetto a quelli indicati nella carta di circolazione del veicolo.
Tale difformità – che di norma comporterebbe la violazione dell’art. 78 del Codice della Stada con conseguente sanzione da € 419,00 a € 1.682,00 e ritiro della carta di circolazione – è tollerata nel periodo dal 15 ottobre al 15 maggio, anche se gli pneumatici da neve hanno indici di velocità inferiori a quelli riportati sulla carta di circolazione.
Ciò significa che soltanto il veicolo che monti pneumatici invernali che abbiano indici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati nella carta di circolazione e che circoli dopo il 15 maggio (o prima del 15 ottobre) è sanzionabile. Invece, l’uso degli pneumatici invernali con indici di velocità conformi al libretto di circolazione, possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare.

Si ricorda, altresì, che i codici di velocità vanno da "P" (150 chilometri orari) a "Y" (oltre 300 all'ora). L'indicazione della tipologia dello pneumatico, oltre alle varie misure ammesse, è indicata sul libretto di circolazione.


Approfondimenti:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 10 maggio 2011 - “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2011/20110185/11A10672.htm

Classificazione dei veicoli
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-iii-dei-veicoli/art-47-classificazione-dei-veicoli.html



DIRETTIVA 92/23/CEE DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1992 relativa agli pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0023:20060101:IT:PDF

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